Autonomia e flessibilità

Il rilancio dell’istruzione professionale si basa, sul piano organizzativo e analogamente alla istruzione tecnica, su due strumenti: l’autonomia e la flessibilità, che consentono di declinare l’offerta formativa per rispondere efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle professioni.

 

Gli istituti professionali possono utilizzare, quindi, nell’organizzazione didattica dei percorsi:

  1. la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa;
  2. gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per prevenire il rischio del ritorno ad una frammentazione e disarticolazione dell’offerta formativa.

Ci sono, dunque, considerevoli differenze tra autonomia e flessibilità.

La quota di autonomia può essere utilizzata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni scolastiche e senza determinare situazioni di soprannumerarietà, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio.

L’autonomia consente di modificare i curricoli, tenendo conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta formativa della scuola. Al fine di preservare l’identità degli istituti professionali, è necessario che le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche siano coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall’indirizzo di riferimento. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva. Le richieste sono formulate all’atto delle iscrizioni alle classi.

Per sostenere l’autonomia delle scuole, il Regolamento dispone che, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sia prevista la possibilità di assegnare, previa verifica della sussistenza di economie aggiuntive, un contingente potenziato di organico alle singole scuole e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete.

Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia ed hanno un duplice ruolo:

  • nel primo biennio e nel terzo anno, gli istituti professionali possono utilizzarli per una quota dell’orario annuale delle lezioni non superiore rispettivamente al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno per svolgere, sulla base delle scelte compiute dalle Regioni nell’esercizio della loro competenza esclusiva in materia, una funzione integrativa e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
  • nel secondo biennio e nel quinto anno, gli istituti professionali possono utilizzarli, rispettivamente, per una quota del 35% e del 40% dell’orario annuale delle lezioni per articolare ulteriormente le aree di indirizzo, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, anche in relazione a particolari settori produttivi. Le opzioni possono essere scelte nell’ambito di un elenco nazionale contenente anche l’indicazione delle classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzate per gli insegnamenti ivi previsti.

Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le competenze acquisite dallo studente anche con riferimento alle eventuali opzioni seguite.

La flessibilità non può determinare comunque esuberi di personale, perciò va utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate.

Inoltre, per arricchire l’offerta formativa della scuola e disporre di competenze specialistiche non presenti nell’istituto, le scuole possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nei limiti degli spazi di flessibilità previsti dal regolamento sul riordino degli istituti professionali e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

 

Per  l’A.S. 2010/2011 il 20% dell’autonomia, attraverso un progetto approvato dal collegio dei docenti in data 28/09/2010, è stato utilizzato per organizzare un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze nella filiera relativa agli IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI. Inoltre attraverso un’apposita convenzione con la Formazione Professionale di Rieti di competenza della regione Lazio, è stato utilizzato il 25% di flessibilità nel primo biennio e il 35% sarà utilizzato nel secondo biennio, al fine di rilasciare, a conclusione del terzo anno, a tutti gli allievi raggruppati per mete formative, appositi attestati di qualifica,   (D.Lgs. n°226/2005, art. 27, comma 2), come di seguito specificati:

  • OPERATORE ELETTRICO
  • OPERATORE ELETTRONICO
  • OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI